28.01.26
Legge di Bilancio 2026: quali novità per la previdenza

Legge di Bilancio 2026: quali novità per la previdenza

Previdenza complementare - Modifiche al D.lgs. 252/05

A decorrere dal 1° luglio 2026, data entro la quale la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) comunicherà le proprie istruzioni, entreranno in vigore – nel rispetto dei tempi operativi di attuazione - le seguenti modifiche per quanto riguarda gli iscritti al Fondo Pensioni Cariplo:

• Aumento del limite annuo di deducibilità fiscale per i contributi datore e individuali versati alla previdenza complementare da 5.164,57 € a 5.300 €, con relativo adeguamento anche del plafond di extra deducibilità previsto per i lavoratori di prima occupazione post 1° gennaio 2007.

Portabilità contributo datoriale per chi chiede il trasferimento a fondo aperto o Pip.

Nuove opzioni per i pensionati per l’erogazione in forma di capitale e rendita,

o Il tetto massimo della prestazione erogabile sotto forma di capitale aumenta dal 50% al 60% del montante finale accumulato ed il restante in forma di rendita vitalizia.

Resta fermo che nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere interamente erogata in capitale.

o Vengono introdotte per i fondi a contribuzione nuove modalità di erogazione, in alternativa alla rendita vitalizia classica, di cui al punto precedente:

i. La “Rendita a Durata Definita”, rate annuali erogate dal Fondo Pensioni per un numero di anni pari all’aspettativa di vita residua, con tassazione 15%-9%

ii. La “Rendita a Prelievi”, rate liberamente determinabili erogate dal Fondo Pensioni nel limite delle rate maturate e già riscosse e per un numero di anni pari all’aspettativa di vita residua, con tassazione 15%-9%1

iii. La “Rendita Frazionata”, rate erogate dal Fondo Pensioni per una durata minima di cinque anni, con tassazione 20%-15%

In caso di prematura scomparsa, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell’esercizio dell’opzione.

Al momento il Fondo non dispone di ulteriori elementi per rispondere ad eventuali quesiti di interesse civilistico o fiscale su queste nuove opzioni. Seguiranno successive comunicazioni non appena saranno disponibili le istruzioni da COVIP sopra richiamate ed eventuali chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

Restano invariati i commi riguardanti la prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) e la possibilità per i c.d. “Vecchi Iscritti” di percepire la prestazione al 100% in forma capitale, con l’applicazione del vecchio regime fiscale.

Previdenza obbligatoria - Requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata

L’adeguamento automatico dell’età pensionabile alle aspettative di vita, con la legge Bilancio 2026 riprenderà a salire dal 2027:

Fino al 31 dicembre 2026 il limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia rimane 67 anni e per la pensione anticipata, indipendente dall’età anagrafica, i requisiti contributivi restano 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Dal 2027 la vecchiaia salirà a 67 anni e 1 mese e per l’anticipata, i requisiti contributivi passeranno a 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne.

Dal 2028 si arriverà a 67 anni e 3 mesi per la vecchiaia ed a 43 anni e 1 mese di contributi (42 anni e 1 mese per le donne) per l’uscita anticipata.

Gli adeguamenti sopra descritti non riguarderanno le categorie di lavoratori che effettuano lavori usuranti e gravosi.

Sono invece state abrogate dal 2026 Quota 103 (che permetteva l’uscita a 62 anni con 41 di contributi) e Opzione donna (pensionamento a 61 anni con 35 di contributi per specifiche categorie); resta l’Ape Sociale per le categorie svantaggiate come disoccupati, invalidi, caregiver e lavoratori gravosi con 63 anni e 5 mesi di età anagrafica.

Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996, cosiddetto regime contributivo puro, vengono abrogate le norme introdotte con la legge di bilancio per il 2025 che consentivano ai lavoratori iscritti a fondi pensione di previdenza complementare di cumulare la pensione INPS e la rendita della previdenza complementare ai fini del raggiungimento della soglia economica minima necessaria per anticipare di 3 anni i requisiti pensionistici.

PER APPROFONDIRE

In allegato la news sopra riportata con il link per il testo Legge di bilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 (I commi di rilievo sono dal 195 in poi).

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