02.12.24
"Contributi non Dedotti" e contributi versati in sostituzione del "Premio Variabile di Risultato" 2023

In base alla normativa vigente, entro il 31 dicembre 2024, occorre dichiarare al Fondo l'importo dei “Contributi non Dedotti” per l'anno 2023, attraverso l’apposita funzione web - sempre disponibile - all’interno dell’Area Riservata, senza dover inoltrare documentazione cartacea. 

La sopra richiamata normativa (art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 252/2005), prevede che i contributi versati alle forme di previdenza complementare, dal lavoratore e dal datore di lavoro (escluso il TFR), siano deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro annui. La parte eccedente tale limite, per non essere tassata al momento della liquidazione della prestazione, deve essere comunicata da ciascun interessato al Fondo Pensione, con riferimento all'Anno del versamento (es. Anno 2023, v. Certificazione Unica 2024).

Se i versamenti a previdenza sono effettuati tramite trattenuta in busta paga (contributo datore/lavoratore/premio copertura assicurativa), l’eventuale ammontare dei contributi non dedotti è rilevabile dalla Certificazione Unica aziendale alla seguente casella:

"413 - Contributi di previdenza complementare non dedotti dai redditi “– che devono essere comunicati al Fondo all’interno dell’Area Riservata del beneficiario del versamento per l’anno di competenza (es. per l'Anno 2022 verificare CU 2023; per l’Anno 2023 verificare CU 2024)

Se, nel corso dell’anno, sono stati disposti versamenti volontari tramite bonifico bancario, occorre considerare anche questi importi ai fini della deducibilità in dichiarazione dei redditi e dell’eventuale comunicazione dei “Contributi non dedotti” nella propria Area Riservata.

In merito invece all’ammontare dei contributi versati alla previdenza complementare dal datore di lavoro in sostituzione del Premio Variabile di Risultato (dato rilevabile dalla CU 2024 - redditi 2023 - alla casella 574), sulla base dei chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate (Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020) non è più necessaria, da parte degli iscritti alcuna comunicazione al Fondo. Nell’Area Riservata del sito Internet del Fondo, alla voce “PREMIO DI RISULTATO” è possibile visualizzare, anno per anno, il dato comunicato dal Datore di lavoro e recepito dal Fondo. Si ricorda che tali somme beneficiano dell’esenzione fiscale in sede di erogazione della prestazione, nei limiti di importo annuale stabilito dalla normativa di riferimento.

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